Art. 39.
(Responsabilità disciplinare).

      1. Al perito agrario che si rende colpevole di abusi o di atti o fatti contrari all'esercizio della professione, si applicano le sanzioni disciplinari previste nel presente capo.
      2. Spetta al consiglio del collegio regionale e del collegio nazionale avviare d'ufficio il procedimento disciplinare.